Art. 3.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dai seguenti:

      «1. Il personale che svolge il servizio di polizia municipale esercita anche in via

 

Pag. 3

permanente e senza limiti territoriali nell'ambito di competenza:

          a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tale fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del codice di procedura penale, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al controllo e al coordinamento, o di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del codice di procedura penale, riferita agli operatori;

          b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

          c) funzioni di agente o ufficiale di polizia municipale, rivestendo a tale fine la qualità di agente di polizia municipale riferita agli addetti al coordinamento e al responsabile del servizio o del Corpo.

      1-bis. Alla qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale, corrispondente alle analoghe qualifiche previste dal testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, impiegati nel servizio di ordine pubblico in sede, è attribuita la relativa indennità di cui alle disposizioni vigenti in materia».

      2. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo le parole da: «possono, previa deliberazione» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e con le modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio»;

          b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5-bis».

 

Pag. 4